L’ANAS non è responsabile dell’incidente causato in strada dai cani abbandonati. Lo sottolinea la Cassazione, sottolineando che la società non è tenuta ad una vigilanza 24 ore su 24 e che, in ogni caso, la presenza di cani in una autostrada non può certamente essere prevedibile.
Così la terza Sezione Civile ha respinto il ricorso di una donna campana, che in autostrada era finita contro un guard rail per evitare due cani sbucati all’improvviso; l’automobilista aveva chiesto i danni alla società autostrade, denunciando in particolare la responsabilità per mancata manutenzione della recinzione dell’arteria stradale. La Corte di Cassazione conferma la censura della Corte d’Appello partenopea, che aveva respinto la richiesta risarcitoria della donna per la sussistenza del caso fortuito; secondo i giudici di Palazzo Cavour, infatti, il probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalle presenza nelle adiacenze di un’area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi, poteva ben dirsi un fatto imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino – e per questo idoneo ad escludere la responsabilità dell’ANAS - non potendosi pretendere un continuo controllo della sede autostradale onde impedirlo.

Hanno diritto ad un indennizzo tutti quelli che hanno subito danni irreversibili a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Dopo il caso sollevato dal Tribunale di Ancona per una bambina che, a seguito del vaccino contro il morbillo (“Morupar” poi ritirato dal commercio), aveva avuto una necrolisi epidermica tossica, con trombosi venosa della femorale iliaca, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 del 26 aprile scorso ristabilisce un equilibrio tra il danno provocato e la causa scatenante e dichiara illegittimo l’art. 1 comma 1 della legge 25.02.1992 n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo anche per i danneggiati dal vaccino contro le malattie infettive del morbillo, la parotite e la rosolia. In presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni, sostiene la Consulta, la scelta adesiva dei singoli di sottoporsi al trattamento raccomandato, al di là delle particolari e specifiche motivazioni, è di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo.
Commette truffa il politico che si fa rimborsare le spese per locali di lusso e massaggi. Così è stato condannato, per truffa e minaccia, a 7 mesi di reclusione ed interdetto per un anno dai pubblici uffici il Presidente di un Consiglio comunale di un paese del sud Italia che, recatosi in missione a Milano alla “Borsa internazionale del turismo” per conto del municipio, oltre alla modica cifra di € 2.500,00 per la trasferta, aveva preteso dal dirigente del servizio economato di essere rimborsato di quanto speso per una cena offerta a persone “estranee all’amministrazione” in un ristorante di lusso meneghino, nonché degli esborsi per costumi da bagno, pedicure e manicure nel centro benessere di uno degli hotel più famosi di Milano.
La Corte di Cassazione con la sentenza 8094/2012 conferma la decisione della Corte Territoriale, ritenendo che i rimborsi richiesti per il soddisfacimento di esigenze strettamente personali hanno natura chiaramente indebita e giustificano, conseguentemente, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ha vinto la battaglia legale condotta contro il padre un cinquantaquattrenne di Catania che aveva richiesto al genitore di essere risarcito per il mancato affetto di cui si era reso responsabile. E così la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento danni a favore di un catanese il cui padre, nel 1958, venuto a conoscenza del concepimento di un bimbo da parte della donna con cui aveva avuto una relazione, aveva interrotto ogni rapporto con questa, anche in seguito, di riconoscere il figlio e di mantenerlo.
La Prima Sezione Civile – sentenza n. 5652 del 10.04.2012 – specifica come non possa dubitarsi che il disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti di un figlio, protrattosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, possa determinare un “vulnus” dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale e nella disciplina internazionale un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Il Tribunale di Catania, già nel 2006, aveva quantificato tale risarcimento in 25 mila euro, convalidato dai Giudici di Piazza Cavour, e qualificato come l’equivalente dei danni esistenziali patiti nel periodo compreso fra il raggiungimento della maggiore età ed il momento in cui non era più configurabile un obbligo di mantenimento.
La duplicazione dei programmi al fine dell’utilizzo degli stessi su molteplici apparecchi costituisce un’illecita duplicazione di software, così come prevista dal primo comma dell’art. 171 bis della L. 633/1941, ed è quindi penalmente rilevante. Così la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5879 dello scorso 15 febbraio, ha confermato la decisione del Tribunale civile di Forlì, avallata dalla Corte d’Appello di Bologna, con la quale era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e 1000 euro di multa un imprenditore che, dopo aver acquistato 9 programmi informatici in originale, li aveva duplicarli per installarli nei diversi computer aziendali. Dopo aver appurato che dei fatti contestati l’imprenditore aveva reso piena ammissione, la Cassazione evidenzia come la condotta illecita accertata e contestata sia consistita esclusivamente nell’illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi, così integrando quella duplicazione abusiva dei programmi per elaboratori disciplinata dalla legge sul diritto d’autore.
Salta la norma “salva banche” contenuta nel Milleproroghe di fine 2010. La Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 5 aprile scorso boccia la lettura retroattiva dell’articolo 2935 del codice civile, che faceva decorrere la prescrizione per le operazioni bancarie dal giorno dell’annotazione sul conto corrente e non da quello di chiusura del "libretto”.
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